La guida completa ai 30 CFU, ai 60 CFU e ai 24 CFU per l’insegnamento

30 Dicembre ore 9.27

La guida completa ai 30 CFU, ai 60 CFU e ai 24 CFU per l’insegnamento

Stai cercando informazioni sui 24 CFU per l’insegnamento? Nel 2022 l’ordinamento per diventare insegnanti nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria II grado è stato cambiato. Il governo ha emanato una nuovo decreto legge poi convertito in legge, che introduce nuove regole per quanto riguarda i CFU indispensabili per sostenere il concorso scuola e diventare degli insegnanti nelle scuole medie e nelle scuole superiori. 

Abbiamo preparato per te una guida completa con tutte le indicazioni utili. Continua la lettura per approfondire l’argomento e fare la scelta migliore per il tuo futuro. Se vuoi insegnare, infatti, devi avere le idee molto chiare sul percorso da intraprendere. 

CFU insegnamento: cosa sono è perché sono stati introdotti

I CFU per l’insegnamento sono stati introdotti con il decreto legge numero 59 del 2017. L’intento era quello di avere insegnanti sempre più preparati a ricoprire il ruolo di educatori. Non a caso, le materie di questi crediti formativi sono preparatorie all’insegnamento, come pedagogia e tecniche didattiche. Si tratta cioè di materie dei settori antropo-psico-pedagogici. 

Il decreto aveva introdotto i 24 CFU per l’insegnamento come requisito obbligatorio per l’ammissione al concorso scuola per la scuola secondaria di I e di II grado. Tutti gli aspiranti insegnanti potevano acquisirli già durante il percorso triennale o magistrale. In che modo? Bastava inserire nel proprio piano di studio universitario le seguenti materie: pedagogia generale, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia  e metodologie e tecnologie didattiche. 

 In questo modo al termine della laurea specialistica, era possibile iniziare subito la propria carriera scolastica e partecipare al concorso per la scuola.

Tutti gli aspiranti insegnanti, però, potevano conseguire i 24 CFU per l’insegnamento anche in un secondo momento, vale a dire nella fase post laurea. Si tratta della cosiddetta modalità extra curriculare. I corsi per i 24 CFU, infatti, erano attivi nelle università statali, nelle università private oppure nelle università telematiche. Non era cioè obbligatorio acquisire questi crediti formativi extra nello stesso ateneo della propria laurea.

Cosa succederà ai 24 CFU per l’insegnamento: fino a quando saranno validi? 

I 24 CFU per l’insegnamento restano un requisito per sostenere il concorso scuola fino al 31 dicembre 2024. Cosa significa? Se hai conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, puoi partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di I e II grado che verranno indetti entro il 31 dicembre 2024.

Se risulti vincitore, però, dovrai integrare i tuoi crediti formativi durante il primo anno di lavoro e raggiungere la nuova soglia stabilita dalla legge 79 del 2022. 

Quanti sono i nuovi CFU per insegnare?

La riforma del 2022 prevede una nuova soglia pari a 60 CFU. In altre parole, il percorso per diventare professore delle scuole medie e delle superiori prevede tre step distinti: 

frequenza di un percorso universitario teorico e pratico per ottenere l’abilitazione che prevede il raggiungimento di 60 CFU

partecipazione e vittoria del concorso pubblico nazionale 

periodo di prova in servizio della durata di un anno con valutazione conclusiva 

Come si ottengono i 60 CFU?

Il sistema per l’ottenimento dei crediti formativi è stato rivoluzionato. L’iter descritto nel paragrafo sui 24 CFU per l’insegnamento non è più valido. Il nuovo percorso per i 60 CFU prevede: 

20 CFU di tirocinio diretto o indiretto 

10 CFU obbligatori in area pedagogica

tirocinio diretto di almeno 10 CFU. Per conseguire ciascun credito sono necessarie 12 ore di attività da svolgere in presenza nelle classi

la modalità telematica non può superare il 20% delle ore totali previste dal percorso 

la frequenza è obbligatoria

Il percorso si conclude con una prova finale che include un test scritto e una lezione simulata. La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica, che deve ruotare sulla disciplina della classe di concorso per cui si consegue l’abilitazione. Sarà cioè l’italiano per gli aspiranti professori di italiano e la matematica per gli aspiranti professori di matematica. 

Come si accede al percorso per i 60 CFU?

Questo percorso abilitante è destinato agli studenti in possesso di una laurea a ciclo unico, di una laurea magistrale o di una diploma AFAM di I livello. Il diploma è valido per l’accesso al percorso in caso di aspiranti insegnati ITP (Insegnante Tecnico Pratico). 

CFU materie: cosa si insegna durante il percorso abilitante? 

Queste nuove disposizioni sono state emanate con lo stesso intento dei 24 CFU per l’insegnamento, vale a dire formare dei docenti sempre più preparati ad affrontare le sfide della nuova scuola. Non a caso, il percorso prevede anche una formazione in discipline linguistiche e digitali. Ormai la tecnologia è entrata a pieno titolo nella scuola e un professore deve essere in grado di utilizzarla nel miglior modo possibile. 

Non solo, i 60 CFU includono una serie di competenze in ambito pedagogico, psicologico e didattico. Il ruolo cioè di educatori non viene tralasciato o messo in secondo piano. Negli ultimi anni, però, si parla sempre più spesso di inclusione didattica e questo nuovo percorso si concentra anche su questi aspetti. Sono previste cioè una serie di discipline incentrate sui principi dell’inclusione e dell’eguaglianza e sul benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Dove si terranno i corsi per i CFU per l’insegnamento? 

Come accadeva già per i 24 CFU per l’insegnamento, il percorso per i 60 CFU viene erogato presso le università e le istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). La riforma è nata come tentativo di ridurre il precariato. Per questo motivo è prevista una maggiore comunicazione tra ministero e mondo del lavoro. 

Cosa significa? Il Ministero dell’Istruzione stima il fabbisogno di docenti necessari al sistema scolastico italiano. Ogni stima riguarda il fabbisogno triennale ed è suddivisa per tipologia di posto e per classe di concorso.

Viene così bandito il concorso e grazie alle stime si riesce a formare un numero di aspiranti docenti in grado di soddisfare il fabbisogno senza generare una eccedenza eccessiva. In altre parole al concorso non si presenteranno centinaia di migliaia di aspiranti docenti, che poi non potranno essere assorbiti con facilità dal sistema scolastico. 

I percorsi di formazione dovrebbero cioè essere istituiti in base ai posti realmente disponibili a scuola. In modo che tutti gli abilitati vincitori di concorso possano essere regolarmente assunti, senza andare ad allungare gli elenchi degli insegnanti precari. 

Ultima tappa per gli insegnanti con 60 CFU: il tirocinio

Come abbiamo visto più sopra, una volta concluso il percorso di abilitazione da 60 CFU e vinto il concorso, si inizia con il lavoro vero e proprio. Ogni vincitore cioè segue un periodo di prova della durata di un anno. 

Per superare il tirocinio sono necessari almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 devono essere dedicati alle attività didattiche. 

Al termine del periodo di tirocinio sono previsti un test finale e una valutazione. Durante l’esame finale vengono verificate le competenze acquisite. Si testa cioè come la formazione ottenuta si sia tradotta in pratica durante l’attività scolastica.

 La valutazione poi viene redatta direttamente dal dirigente scolastico. Quest’ultimo stila il suo rapporto dopo aver ascoltato il comitato per la valutazione dei docenti e aver letto le note del docente tutor. A designare il tutor è sempre il dirigente della singola scuola. Durante tutto il tirocinio cioè l’aspirante docente viene seguito e supportato dal proprio tutor. 

Cosa succede se il test e la valutazione non hanno esito positivo? È possibile ripetere la prova finale per una seconda volta. Si tratta, però, dell’ultima occasione possibile. Non sono cioè previste terze o quarte possibilità. Al contrario in caso di esito positivo, si diventa a tutti gli effetti docenti di ruolo. È previsto, tra l’altro, un vincolo di permanenza di 3 anni nella stessa istituzione scolastica, nella stessa tipologia di posto o nella stessa classe di concorso. Nei 3 anni è incluso, chiaramente, anche l’anno di prova del tirocinio. 

Cosa succede nella fase transitoria dei 24 CFU per l’insegnamento?

Come abbiamo detto più sopra, tutte le disposizioni descritte sono state introdotte nel 2022. Ci vorrà del tempo perché le nuove regole vadano a regime. Il termine ultimo perché la vecchia modalità scompaia del tutto è il 31 dicembre 2024.

Fino ad allora, sarà possibile partecipare ai concorsi per i posti comuni di docente di scuola secondaria e per i posti di insegnante ITP anche senza essere in possesso dell’abilitazione. Basta avere 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure 30 CFU, vale a dire la metà dei crediti previsti dal percorso formativo abilitante. C’è, però, una condizione da rispettare: i 30 CFU devono derivare in parte dal tirocinio diretto. 

Se partecipi al concorso con i 30 CFU e diventi vincitore, per esempio, vieni assunto con un contratto della durata di un anno e sei tenuto a conseguire i restanti 30 CFU proprio durante i tuoi primi 12 mesi di lavoro come insegnante. Non solo, devi anche superare la prova finale del percorso di abilitazione. Solo dopo aver seguito tutto questo iter, puoi iniziare il tuo periodo di tirocinio di un anno. Il tirocinio si svolge esattamente come abbiamo descritto nel paragrafo qui sopra. Si conclude sempre cioè con una prova finale e con una valutazione dei docenti. Solo in caso di esito positivo, vieni confermato come docente di ruolo. 

In altre parole al momento (dicembre 2022) questi sono i requisiti per l’accesso al concorso per la scuola secondaria: 

24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (fase transitoria fino al 31 dicembre del 2024)

30 CFU in parte derivanti dal tirocinio diretto (fase transitoria sino al 31 dicembre del 2024)

60 CFU ottenuti tramite il percorso universitario abilitante

3 annualità di servizio svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali. Le tre annualità non devono essere necessariamente continuative.

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