Lauree abilitanti: cosa sono e a che servono

28 Luglio ore 17.27

Lauree abilitanti: cosa sono e a che servono

La Legge sulle lauree abilitanti ha introdotto i cambiamenti operativi dal 2023. Infatti, grazie alla Legge del 9 novembre 2021 il mondo accademico italiano ha aperto la strada alle lauree abilitanti in Italia e nel 2022 sono arrivati i decreti attuativi che hanno reso effettiva questa novità a partire dall’anno accademico 2023 2024.

In questo articolo trovi in sintesi cosa prevede la nuova legge e come aiuterà i neo laureati di alcune classi di laurea a entrare nei vari contesti professionali.

Laurea abilitante: cosa dice la legge

La Legge sulle lauree abilitanti (L. 8 novembre 2021, n. 163 pubblicata sulla G.U. n. 276 del 19-11-2021) ha introdotto un cambiamento che possiamo definire quasi epocale: l’eliminazione dell’esame di Stato ai fini dell’abilitazione per alcune professioni. Grazie alla norma, l’abilitazione sarò inclusa nell’esame finale del corso di studi, se si è in possesso dei crediti formativi attraverso tirocini pratici.

La Legge prevede una serie di modifiche e una riorganizzazione delle attività formative e delle prove finali per le lauree. Questi cambiamenti sono davvero importanti e meritano un approfondimento, continua a leggere per scoprire cosa cambia con le nuove misure introdotte.

Le lauree abilitanti: le università

La Legge sulle lauree abilitanti riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute. In queste sono comprese le università telematiche, previa positiva valutazione dell’accreditamento a tali corsi di studio.

Alcuni aspiranti professionisti saranno felici di sapere che non sarà più necessario un esame per entrare a far parte dell’albo di categoria. Ad esempio l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico sarà applicato per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51), che saranno dunque abilitanti le professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

Però, come dicevamo prima, requisito imprescindibile sarà anche l’attività di tirocinio nell’ambito delle attività formative professionalizzanti. Almeno 30 crediti formativi universitari dovranno essere attribuiti a seguito dello svolgimento di un tirocinio pratico, che sarà poi valutato e verbalizzato. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio saranno decise da regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Ogni università avrà il proprio regolamento.

La Legge specifica, inoltre che, relativamente alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti può essere svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche. Sempre per questo specifico ramo di studi, la Legge stabilisce anche che gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti potranno ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo dopo aver superato un tirocinio ed una prova pratica valutativa (fase transitoria).

In sostanza, possono essere abiliti come psicologi superando solo una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Professioni tecniche e lauree professionalizzanti

Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato di lauree in ambito medico e umanistico. Ma la legge per le lauree abilitanti riguarda anche le lauree in professioni tecniche, in particolare:

  • Laurea in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01
  • Laurea in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02
  • Laurea in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03

Il testo della Legge prevede che l’esame finale per il conseguimento delle appena citate lauree triennali professionalizzanti abiliti all’esercizio della professione e dunque consenta l’iscrizione all’albo professionale, rispettivamente:

  • Albo dei geometri per la Laurea in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01
  • Albo professionale degli Agrotecnici e dei Periti Agrari per la Laurea in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02
  • Albo unico dei periti industriali per la Laurea in professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03

Si segnala che la riforma non modifica i requisiti per l’accesso all’albo professionale da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra oppure di periti agrari o periti industriali.
Questi ultimi dovranno superare l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Quanto detto finora riguarda, difatti, soltanto i laureati.

Lauree magistrali professionalizzanti

Inoltre ci sono novità per il test finale delle seguenti lauree magistrali o professionalizzanti ovvero:

  • odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46);
  • farmacia e farmacia industriale (classe LM-13);
  • medicina veterinaria (classe LM-42);
  • psicologia (classe LM-51);
  • geometra (professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01);
  • agrotecnico e perito agrario (professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02);
  • perito industriale (professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03).

Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali citate saranno leggermente diversi da come finora sono stati. Comprenderanno lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno, per accertare il livello di preparazione pratica del candidato. La commissione incaricata della valutazione dell’esame finale sarà composta da esperti e professionisti di comprovata esperienza che verranno selezionati dalle rappresentanze nazionali dell’ordine o del collegio professionale di riferimento.

Nuovi criteri di valutazione per la prova finale

A decidere le modalità operative del nuovo esame finale sono stati i Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca per l’adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale. Non sono stati ancora pubblicati i testi , invece, quelli per le lauree professionalizzanti quali:

  • professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP-01
  • professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02
  • professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03.

Ci sarà ancora da attendere. Ti invitiamo a monitorare e a continuare ad aggiornarti. I futuri testi di legge includeranno il regolamento e le linee guida per lo svolgimento e la valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ma anche altri punti determinanti, come:

  • la determinazione dei crediti formativi universitari e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio
  • composizione paritetica della commissione giudicatrice

Lauree abilitanti in chimica, fisica e biologia

La professione di chimico, fisico e biologo sarà esercitata, grazie a questa nuova norma, previo superamento dell’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali abilitanti. I relativi corsi di laurea dovranno dunque prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica valutativa. Per queste lauree, si attendono ancora i Decreti attuativi, come dette precedentemente per le professioni tecniche per l’edilizia, agraria, e industriali.

La Legge delinea, inoltre, un procedimento per rendere abilitanti all’esercizio delle professioni ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni senza lo svolgimento di un tirocinio post lauream. Le professioni, su cui si attendono specifici regolamenti, sono:

  • tecnologo alimentare
  • dottore agronomo e forestale
  • pianificatore
  • paesaggista
  • conservatore
  • assistente sociale
  • attuario
  • geologo
  • chimico
  • fisico
  • biologo

In sostanza, tali corsi di laurea possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti (dunque non più con un’apposita legge) da emanare entro 3 mesi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400:

  • su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento;
  • a seguito d’iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale

Per adesso, non sono stati emessi provvedimenti in tal senso ma, se dovessero arrivare, vi aggiorneremo.

Escluse dall’abilitazione senza esame di Stato, invece, le professioni come avvocato, notaio, commercialista, architetto, revisore legale per le quali è previsto invece, un tirocinio post laurea o praticantato e il superamento dell’esame di Stato.

Crediti foto in evidenza: Depositphotos.com – michaeljung